[1]Tutti i rimanenti servizi affidati alla posta nel Regno d'Italia sia nell'interno, sia nei rapporti con paesi esteri fatta soltanto eccezione per quello delle Casse di risparmio sono estesi alle stesse condizioni all'Amministrazione sammarinese.

[2]Le innovazioni che fossero successivamente introdotte nel servizio postale interno italiano e nei suoi rapporti con paesi esteri saranno ugualmente e di pieno diritto estese all'Amministrazione sammarinese.

Testo vigente dal 30 aprile 1926

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;684~art4 · fonte del testo