Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1926 al 9 maggio 2025. 79 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: I funzionari diplomatici e consolari di ciascuno degli Stati contraenti ed i loro addetti, in quanto siano di carriera e sudditi dello Stato che essi rappresentano, ed in quanto non esercitino nel territorio dello Stato presso il quale sono accreditati alcuna professione, industria od altra attivita' lucrativa, sono esenti dalle imposte dirette, ad eccezione di quelle che sono riscosse per ritenuta diretta o che colpiscono immobili o interessi di capitali mobili investiti nello Stato presso il quale sono accreditati.aggiunto: Convenzione-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;685~art12 · fonte del testo