[1]ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, DA UN LATO, E L'ACCORDO DI CARTAGENA ED I SUOI PAESI MEMBRI, BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, PERU' E VENEZUELA, DALL'ALTRO.

[2]Il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e La Commissione dell'accordo di Cartagena ed i Governi della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador, del Peru' e del Venezuela, dall'altro, Richiamandosi alla dichiarazione congiunta, del 5 maggio 1980, dei Ministri degli affari esteri dei Paesi membri dell'accordo di Cartagena e delle Comunita' europee; Consapevoli che i tradizionali legami di amicizia tra i Paesi membri dell'accordo di Cartagena e gli Stati membri della Comunita' meritano di essere consolidati e rafforzati; Ribadendo la comune volonta' di sostenere gli sforzi intrapresi dall'accordo di Cartagena e dalla Comunita' per la creazione ed il rafforzamento di organizzazioni regionali destinate a promuovere l'espansione economica, il progresso sociale e lo sviluppo culturale, introducendo nel contempo un fattore di equilibrio nelle relazioni internazionali; Riconoscendo che l'accordo di Cartagena e un'organizzazione di integrazione subregionale composto da Paesi in via di sviluppo e che nel proprio ambito l'organizzazione prende in considerazione l'esistenza di Paesi con un minore grado di sviluppo e privi di litorale; Desiderosi di contribuire, nei limiti delle rispettive risorse umane, intellettuali e materiali, all'instaurazione di una nuova fase di cooperazione internazionale basata sull'uguaglianza, la giustizia ed il progresso; Risoluti ad approfondire, amplificare e diversificare le rispettive relazioni economiche e commerciali nonche' quelle esistenti nel settore dello sviluppo; Consapevoli che per conseguire questi obiettivi e' necessaria una cooperazione della massima ampiezza che comprenda, tenendo conto dei mutui vantaggi, tutta l'attivita' economica e commerciale e si estenda anche allo sviluppo; Convinti che detta cooperazione debba iscriversi in un contesto evolutivo e pragmatico in funzione dello sviluppo delle rispettive politiche; Stimando che essa potra' contribuire, a livello mondiale e regionale, ad uno sviluppo piu' armonioso e piu' equilibrato degli scambi nonche' ad una ripartizione piu' equa e ad un'utilizzazione piu' adeguata delle risorse e del potenziale di sviluppo; Consapevoli che siffatta cooperazione verra' realizzata in un contesto non preferenziale tra partner uguali, tenendo conto nel contempo del diverso grado di sviluppo dei Paesi membri dell'accordo di Cartagena e degli Stati membri della Comunita', Hanno deciso di concludere il presente accordo ed hanno designato a tal fine come plenipotenziari:

[3]Per il Consiglio delle Comunita' europee: Yannis CHARALAMBOPOULOS Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' europee, Ministro degli affari esteri del Governo della Repubblica ellenica; Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente della Commissione delle Comunita' europee. Per la Commissione dell'accordo di Cartagena: Ivan RIVERA Presidente dell'accordo di Cartagena, Ministro dell'industria, del turismo e dell'integrazione della Repubblica del Peru'. Per il Governo della Repubblica di Bolivia: Jose' ORTIZ MERCADO Ministro degli affari esteri e del culto. Per il Governo della Repubblica di Colombia: Rodrigo LLOREDA CAICEDO Ministro degli affari esteri. Per il Governo della Repubblica dell'Ecuador: Luis VALENCIA RODRIGUEZ Ministro degli affari esteri. Per il Governo della Repubblica del Peru': Fernando SCHWALB LOPEZ ALDANA Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli affari esteri. Per il Governo della Repubblica del Venezuela: Jose' Alberto ZAMBRANO VELASCO Ministro degli affari esteri.

[4]I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

[5]Articolo 1. Cooperazione economica

[6]1. Nei limiti delle loro competenze, tenendo conto del reciproco interesse e in conformita' con i rispettivi obiettivi economici a lungo termine, le parti contraenti si impegnano ad instaurare una cooperazione economica della massima ampiezza possibile che non escluda, a priori, alcun settore e tenga conto dei loro diversi gradi di sviluppo. L'obiettivo di questa cooperazione consistera' nel contribuire, in termini generali, allo sviluppo delle loro economie e al miglioramento dei loro tenori di vita, in particolare nel:

  • a)promuovere lo sviluppo del settore dell'agricoltura e dell'allevamento, nonche' lo sviluppo industriale, agroindustriale ed energetico;
  • b)incoraggiare il progresso tecnologico e scientifico;
  • c)creare nuove possibilita' di lavoro;
  • d)rafforzare lo sviluppo regionale;
  • e)proteggere e migliorare l'ambiente;
  • f)incoraggiare lo sviluppo rurale;
  • g)aprire nuove fonti di approvvigionamento e nuovi mercati. 2. Per realizzare questi obiettivi, le parti contraenti, conformemente alle proprie legislazioni rispettive, cercheranno soprattutto di facilitare ed incoraggiare in modo opportuno:
  • a)uno scambio di informazioni in merito alla cooperazione economica nonche' lo sviluppo di contatti e di attivita' promozionali tra le imprese e le organizzazioni delle due regioni;
  • b)relazioni piu' strette tra i rispettivi settori economici, industriali, agricoli, dell'allevamento e minerari;
  • c)una cooperazione nel settore della scienza e della tecnica, dello sviluppo industriale, agroindustriale, dell'agricoltura, dell'allevamento, minerario, della pesca, delle infrastrutture, dei trasporti e delle comunicazioni, dell'ambiente, dell'energia e del turismo;
  • d)relazioni tra operatori economici e societa' di ambo le parti, anche sotto forma di imprese congiunte;
  • e)condizioni appropriate per l'espansione degli investimenti su basi favorevoli per ambo le parti;
  • f)la cooperazione con e nei Paesi terzi. 3. Per facilitare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione economica, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le parti contraenti attueranno le misure adeguate in funzione delle proprie disponibilita' e con i rispettivi meccanismi, comprese le misure finanziarie.

Testo vigente dal 24 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-04;686~accordo-art1 · fonte su Normattiva