[1]Cooperazione allo sviluppo

[2]1. La Comunita' riconosce che il Gruppo andino e' una regione in via di sviluppo e che l'accordo di Cartagena prende in considerazione l'esistenza di paesi con un minore grado di sviluppo e privi di litorale. 2. Essa e' disposta a ricercare una cooperazione finanziaria e tecnica che permetta di intensificare il contributo della Comunita' allo sviluppo della sottoregione andina, nel quadro dei programmi che essa applica ai Paesi in via di sviluppo e tenendo conto delle politiche di sviluppo della sottoregione andina. 3. La Comunita' si sforzera' di coordinare le proprie attivita' e quelle dei propri Stati membri nel campo della cooperazione allo sviluppo della sottoregione andina, in particolare per quanto riguarda i progetti di integrazione di questa sottoregione. Le parti contraenti cercheranno inoltre di facilitare ed incoraggiare, in modo opportuno, una collaborazione tra gli istituti finanziari delle due regioni.

Testo vigente dal 24 ottobre 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-10-04;686~accordo-art2 · fonte su Normattiva