[1]Durata di applicazione

[2]1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. 2. Il presente accordo si applica per un periodo iniziale di cinque anni ed e' prorogabile automaticamente per periodi di due anni, salvo restando per le parti il diritto di denunziarlo mediante notifica scritta inviata sei mesi prima della data di scadenza di uno qualsiasi di detti periodi. 3. Il presente accordo puo' tuttavia essere modificato per mutuo consenso delle parti, al fine di tener conto dei nuovi elementi che potrebbero intervenire.

Testo vigente dal 24 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-04;686~accordo-art10 · fonte su Normattiva