[1]ARTICOLO XI Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le Parti avranno comunicato l'una all'altra, mediante Note, di avere completato l'iter approvazione secondo le rispettive norme interne. L'Accordo avra' durata di cinque anni, prorogabile automaticamente per periodi successivi di un anno, a meno che una delle Parti Contraenti con notifichi all'altra per iscritto la volonta' di denunciarlo con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza dell'Accordo stesso. Se alla scadenza del presente Accordo esistessero progetti in fase di esecuzione, le Parti Contraenti si impegnano a portarli a pieno termine nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo, salvo espresse intese in senso diverso. IN FEDE DI QUANTO PRECEDE, i Plenipontenziari dei rispettivi Governi sottoscrivono il presente Accordo in Lima il giorno ventisei del mese di gennaio del millenovecentottantuno in due esemplari, rispettivamente in lingua italiana e spagnola, avendo entrambi i testi identica validita'. PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ARISTIDE GUNNELLA Vice Ministro degli Affari Esteri

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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