1. Dal 1 gennaio 1995 la Repubblica di Finlandia applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 103. 2. Gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi contraenti e sono allegati a detti accordi 3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1 gennaio 1995, la Comunita' adotta le misure necessarie per porre rimedio, al momento dell'adesione, a tale situazione.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
