Il secondo comma dell'articolo 27 del trattato CECA, il secondo comma dell'articolo 146 del trattato CE e il secondo comma dell'articolo 116 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente: "La Presidenza e' esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi secondo l'ordine stabilito dal Consiglio, che delibera all'unanimita'.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art12 · fonte su Normattiva