1. Salvo disposizioni diverse nel presente atto, le condizioni a cui i quantitativi attribuiti in base all'articolo 121 possono essere pescati rimangono identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. 2. Tali condizioni sono fissate, per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1995, in conformita' con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
