1. Salvo disposizioni diverse nel presente atto, le condizioni a cui i quantitativi attribuiti in base all'articolo 121 possono essere pescati rimangono identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione. 2. Tali condizioni sono fissate, per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1995, in conformita' con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art122 · fonte su Normattiva