Per un periodo che non puo' superare tre anni a decorrere dalla data di adesione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa annualmente l'importo del contributo finanziario dell'Unione all'immissione di giovani salmoni realizzata dalle autorita' svedesi competenti. Tale compensazione finanziaria sara' valutata alla luce degli equilibri tra le popolazioni esistenti immediatamente prima dell'adesione.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
