1. Dalla data dell'adesione, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Svezia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunita'. 2. I diritti ed obblighi che derivano per il Regno di Svezia dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute. 3. Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attivita' di pesca che ne derivano, compresa la possibilita' di proroga di taluni accordi per periodi di un anno al massimo.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art124 · fonte su Normattiva