1. Durante un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di adesione, sono soggette ad un meccanismo di sorveglianza degli scambi i seguenti prodotti della pesca: salmone, aringa, sgombro, gamberetti, ventagli, scampi, scorfano di Norvegia e trota, in provenienza dalla Norvegia e destinati agli altri Stati membri dell'Unione. 2. Il meccanismo, gestito dalla Commissione, prevede massimali indicativi che consentono scambi senza ostacoli entro i massimali stessi. Esso si basa su documenti di spedizione rilasciati dal paese d'origine. In caso di superamento dei massimali o di gravi perturbazioni del mercato, la Commissione puo' adottare le opportune misure conformemente alla prassi comunitaria consolidata. Dette misure non sono in alcun caso piu' rigorose di quelle applicate ad importazioni da paesi terzi. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, anteriormente al 31 dicembre 1994, la procedura per l'applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art53 · fonte su Normattiva