1. La Commissione autorizza la Finlandia, la Norvegia e la Svezia a concedere aiuti nazionali a lungo termine allo scopo di garantire il mantenimento dell'attivita' agricola in regioni specifiche. Queste regioni dovrebbero comprendere le zone agricole situate a nord del 62° parallelo e alcune zone limitrofe a sud di questo parallelo, soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attivita' agricola particolarmente difficile. 2. Le regioni di cui al paragrafo 1 sono determinate dalla Commissione prendendo in considerazione in particolare: - la scarsa densita' di popolazione; - la parte delle terre agricole nella superficie globale; - la parte delle terre agricole adibite a colture arabili destinate all'alimentazione umana nella superficie agricola autorizzata. 3. Gli aiuti previsti al paragrafo 1 possono essere connessi a fattori fisici di produzione, quali ettari di terreni agricoli o capi di bestiame entro i pertinenti limiti stabiliti nell'organizzazione comune dei mercati, come pure alle strutture storiche di produzione di ciascuna azienda, ma non devono: - essere connessi alla produzione futura; - condurre ad un aumento della produzione o del livello di sostegno globale accertato durante un periodo di riferimento precedente all'adesione, da determinarsi dalla Commissione. Gli aiuti possono essere differenziati per regione. Detti aiuti devono essere concessi in special modo per: - mantenere produzioni e trasformazioni tradizionali primarie, naturalmente idonee alle condizioni climatiche delle regioni in questione; - migliorare le strutture di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli; - agevolare lo smercio dei suddetti prodotti; - garantire la tutela dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art142 · fonte su Normattiva