Gli accordi, le decisioni e le pratiche concertate esistenti al momento dell'adesione e che in conseguenza all'adesione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dall'adesione. Soltanto gli accordi e le decisioni notificati restano provvisoriamente in vigore fino alla decisione della Commissione. Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concertate che alla data di adesione rientrano nel campo di applicazione degli articoli 1 e 2 del protocollo 25 dell'accordo SEE.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
