1. Dalla data di adesione, i nuovi Stati membri provvedono affinche' ogni pertinente notifica o informazione trasmessa all'Autorita' di vigilanza EFTA o al Comitato permanente degli Stati EFTA ai sensi dell'accordo SEE anteriormente all'adesione sia trasmessa senza indugi alla Commissione. Tale trasmissione si presume sia notifica o informazione alla Commissione per i fini delle corrispondenti disposizioni comunitarie. 2. Dalla data di adesione, i nuovi Stati membri provvedono affinche' i casi pendenti dinanzi all'Autorita' di vigilanza EFTA immediatamente prima dell'adesione ai sensi degli articoli 53, 54, 57, 61 e 62 o 65 dell'accordo SEE o dell'articolo 1 o 2 del protocollo 25 dell'accordo SEE e che, a seguito dell'adesione, diventano di competenza della Commissione, compresi i casi in cui i fatti sono venuti a fine prima della data di adesione, siano trasmessi senza indugi alla Commissione, che continua a trattarli come casi ricadenti sotto le corrispondenti disposizioni comunitarie, sempre assicurando che si continui ad osservare il diritto di difesa. 3. I casi che pendono dinanzi alla Commissione, ai sensi degli articoli 53 o 54 dell'accordo SEE, o degli articoli 1 o 2 del protocollo 25 dell'accordo SEE e che a seguito dell'adesione ricadono sotto gli articoli 85 o 86 del trattato CE o gli articoli 65 o 66 del trattato CECA, compresi i casi in cui i fatti si sono interamente compiuti prima della data di adesione, sono trattati dalla Commissione come casi ricadenti sotto le corrispondenti disposizioni comunitarie. 4. Decisioni di esenzione individuale e decisioni di attestazione negativa adottate prima della data di adesione ai sensi dell'articolo 53 dell'accordo SEE o dell'articolo 1 del Protocollo 25 dell'accordo SEE dall'Autorita' di vigilanza EFTA o dalla Commissione, ed aventi ad oggetto casi che, a seguito dell'adesione, ricadono sotto l'articolo 85 del trattato CE o sotto l'articolo 65 del trattato CECA, mantengono con l'adesione la loro validita' ai fini dell'articolo 85 del trattato CE o, se del caso, dell'articolo 65 del trattato CECA, fino al termine ivi indicato o fino a che la Commissione prenda una decisione debitamente motivata in contrario, conformemente ai principi fondamentali della legislazione comunitaria. 5. Tutte le decisioni adottate dall'Autorita' di vigilanza EFTA prima della data di adesione ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e che a seguito dell'adesione ricadono sotto l'articolo 92 del trattato CE, mantengono al momento dell'adesione la loro validita' in relazione a tale articolo, salvo diversa decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 93 del trattato CE. Il presente paragrafo non si applica alle decisioni soggette alle procedure di cui all'articolo 64 dell'accordo SEE. Fatto salvo il precedente paragrafo 2, gli aiuti di Stato concessi dai nuovi Stati membri nel corso del 1994 che pero', in violazione dell'accordo SEE o di accordi conclusi sulla base dello stesso, non siano stati notificati all'Autorita' di vigilanza EFTA o siano stati notificati ma concessi prima che l'Autorita' di vigilanza EFTA prendesse una decisione, non possono pertanto considerarsi aiuti di Stato esistenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE. 6. Dalla data di adesione, i nuovi Stati membri provvedono affinche' tutti gli altri casi di cui l'Autorita' di vigilanza EFTA e' stata investita nel quadro della procedura di vigilanza ai sensi del trattato SEE prima dell'adesione siano trasmessi senza indugi alla Commissione, che li tratta come casi ricadenti sotto le corrispondenti disposizioni comunitarie, sempre assicurando che si continui ad osservare il diritto di difesa. 7. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, le decisioni prese dall'Autorita' di vigilanza EFTA rimangano valide dopo l'adesione, purche' la Commissione non prenda una decisione debitamente motivata in contrario, conformemente ai principi fondamentali della legislazione comunitaria.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art172 · fonte su Normattiva