1. Ogni altro Stato puo' aderire alla convenzione dopo la sua entrata in vigore ai sensi dell'art. 61, paragrafo 1. 2. Lo strumento di adesione e' depositato presso il depositario. 3. L'adesione ha effetto solo nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni nei suoi confronti nei sei mesi successivi al ricevimento della notifica prevista all'art. 63, lettera b). Una tale obiezione puo' essere sollevata da ogni Stato anche al momento di una ratifica, accettazione o approvazione della convenzione successiva all'adesione. Tali obiezioni sono notificate al depositario.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101~art58 · fonte su Normattiva