1. Durante un periodo di un anno a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia le misure tecniche applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione sono mantenute nei confronti di tutti i pescherecci dell'Unione. 2. Durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia situate a nord di 62° di latitudine nord le autorita' competenti norvegesi sono autorizzate ad adottare misure volte a vietare temporaneamente taluni tipi di pesca in zone biologicamente sensibili a fini di conservazione delle risorse ittiche, applicabili a tutti i pescherecci interessati. 3. Durante un periodo di tre anni, tutte le catture effettuate da pescherecci dell'Unione nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia sono tenute a bordo durante la permanenza nelle acque norvegesi. 4. Durante un periodo di tre anni, le catture di specie soggette a limitazioni e per le quali la pesca e' chiusa, effettuate da pescherecci dell'Unione nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia, sono tenute a bordo durante la permanenza nelle acque norvegesi. 5. Prima della scadenza dei periodi transitori di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 il Consiglio stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3760/92, le misure tecniche applicabili nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia per tutti i pescherecci dell'Unione, ai fini del mantenimento o dello sviluppo delle misure esistenti.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
