Fatto salvo il disposto del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, la Norvegia puo' mantenere le misure nazionali di controllo esistenti immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione e applicarle a tutti i pescherecci dell'Unione: durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette alla sua sovranita' o giurisdizione situate a nord di 62° di latitudine nord; durante un periodo di un anno a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette alla sua sovranita' o giurisdizione situate a sud di 62° di latitudine nord. Prima dello scadere di tali periodi transitori il Consiglio decide, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato CE, le misure di controllo applicabili nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Norvegia per tutti i pescherecci dell'Unione; ai fini del mantenimento o dello sviluppo delle misure esistenti.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
