[1]PROTOCOLLO N. 2

[2]CONCERNENTE LE ISOLE ALAND

[3]Tenuto conto dello status speciale di cui le Isole Aland godono in base al diritto internazionale, trattati su cui si fonda l'Unione europea si applicano alle isole Aland con le seguenti deroghe:

[5]Le disposizioni del trattato CE non ostano all'applicazione alle isole Aland delle disposizioni vigenti al 1 gennaio 1994 per quanto concerne: le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto delle persone fisiche non in possesso della hembygdsrätt/kotiseutuoikeus (cittadinanza regionale) delle isole Aland, nonche' delle persone giuridiche, di acquistare e detenere beni immobili nelle isole Aland senza l'autorizzazione delle autorita' competenti di queste ultime; le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto di stabilimento e del diritto alla prestazione di servizi da parte delle persone fisiche non in possesso della hembygdsrätt/kotiseutuoikeus (cittadinanza regionale) delle isole Aland e da parte delle persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorita' competenti di dette isole.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~protocollo-n-2-art1 · fonte su Normattiva