- a)Il territorio delle isole Aland, considerato come territorio terzo, quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, modificata, e considerato come territorio nazionale escluso dal campo d'applicazione delle direttive relative all'armonizzazione delle accise, quale definito all'articolo 2 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, e' escluso dall'applicazione territoriale delle disposizioni comunitarie in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari e alte accise e altre forme di fiscalita' indiretta. Questa esenzione non ha effetti sulle risorse proprie della Comunita'. Il presente paragrafo non si applica alle disposizioni della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, modificata, in materia di imposte sui conferimenti.
- b)Questa deroga e' intesa a mantenere una economia locale vitale nelle isole Aland e non si ripercuotera' negativamente sugli interessi dell'Unione e sulle sue politiche comuni. La Commissione, qualora ritenesse che le disposizioni di cui alla lettera a) non siano piu' giustificate, segnatamente con riferimento alla concorrenza leale o alle risorse proprie, presentera' proposte adeguate al Consiglio, che agira' conformemente ai pertinenti articoli del trattato CE.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
