[1]PROTOCOLLO N. 3

[2]CONCERNENTE LA POPOLAZIONE SAMI

[3]LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RICONOSCENDO gli obblighi e gli impegni della Norvegia, della Svezia e della Finlandia nei confronti della popolazione Sami a norma del diritto nazionale e internazionale, PRENDENDO ATTO, in particolare, che la Norvegia, la Svezia e la Finlandia si sono prefisse di preservare e sviluppare i mezzi di sussistenza, la lingua, la cultura e lo stile di vita della popolazione Sami, CONSIDERANDO che la cultura e le condizioni di vita tradizionali dei Sami dipendono da attivita' economiche primarie quali l'allevamento delle renne nelle zone tradizionali di insediamento dei Sami, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

[5]In deroga alle disposizioni del trattato CE, alla popolazione Sami possono essere concessi diritti esclusivi in materia di allevamento delle renne all'interno delle zone da essi tradizionalmente occupate.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~protocollo-n-3-art1 · fonte su Normattiva