La Comunita' e gli Stati membri interessati, nel quadro delle reciproche competenze, adottano e coordinano strettamente le misure necessarie allo sviluppo e alla promozione del trasporto ferroviario e del trasporto combinato per quanto riguarda il trasporto di merci attraverso le Alpi.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~protocollo-n-9-art3 · fonte su Normattiva