tra il presente Accordo e la Parte XI 1. Le disposizioni del presente Accordo e della Parte XI sono interpretate ed applicate insieme come se si trattasse di un unico strumento. Nel caso di discordanza tra il presente Accordo e la Parte XI prevalgono le disposizioni del presente Accordo. 2. Gli Articoli da 309 a 319 della Convenzione si applicano al presente Accordo cosi' come si applicano alla Convenzione.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~accordo-art2 · fonte su Normattiva