1. La sottocommissione sottopone le sue raccomandazioni alla Commissione. 2. L'approvazione da parte della Commissione delle raccomandazioni della sottocommissione avviene a maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione presenti e votanti. 3. Le raccomandazioni della Commissione sono presentate per iscritto allo Stato costiero che ha effettuato la domanda ed al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-ii-art6 · fonte su Normattiva