' 1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali hanno la responsabilita' di verificare che la ricerca scientifica marina, che sia condotta da loro direttamente o da altri per conto loro, venga effettuata conformemente alla presente Convenzione. 2. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali sono responsabili e rispondono delle misure adottate in violazione della presente Convenzione, relativamente alla ricerca scientifica marina effettuata da altri Stati, da persone fisiche o giuridiche che di questi abbiano la nazionalita', o dalle organizzazioni internazionali competenti, e risarciscono i danni derivati da tali misure. 3. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali sono responsabili e rispondono, in virtu' dell'articolo 235, dei danni provocati dall'inquinamento dell'ambiente marino in conseguenza della ricerca scientifica marina intrapresa da loro direttamente o da altri per conto loro.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art263 · fonte su Normattiva