delle controversie 1. Nel momento del deposito del suo strumento di conferma formale o di adesione, od in qualsiasi altro momento successivo, una organizzazione internazionale e' libera di scegliere, con una dichiarazione scritta, uno o piu' dei mezzi di soluzione delle controversie relative all'interpretazione od applicazione della presente Convenzione, previste dall'articolo 287, 1, a), c) o d). 2. La Parte XV si applica mutatis mutandis a qualsiasi controversia tra i contraenti della presente Convenzione, una o piu' delle quali siano organizzazioni internazionali. 3. Quando una organizzazione internazionale e uno o piu' dei suoi Stati membri agiscono o sono convenuti rispetto alla stessa controversia, o hanno un interesse comune ad agire, si ritiene che l'organizzazione abbia accettato gli stessi procedimenti per la soluzione delle controversie degli Stati membri; quando, tuttavia, uno Stato membro ha scelto soltanto la Corte internazionale di giustizia ai sensi dell'articolo 287, si ritiene che l'organizzazione e lo Stato membro coinvolto abbiano accettato l'arbitrato previsto dall'Allegato VII, salvo che le parti della controversia non decidano diversamente.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-ix-art7 · fonte su Normattiva