della procedura di soluzione delle controversie 1. Ciascuna Parte, nel firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire al presente Protocollo o in ogni momento successivo, puo' scegliere, mediante dichiarazione scritta, uno o piu' dei seguenti mezzi per la soluzione di controversie vertenti sull'interpretazione o l'applicazione degli Articoli 7, 8 e 15 nonche' salvo se un Annesso dispone diversamente, sulle disposizioni di ogni Annesso e sull'Articolo 13 nella misura in cui riguarda tali Articoli e disposizioni: (a) la Corte Internazionale di Giustizia; (b) il Tribunale Arbitrale. 2. Una dichiarazione resa in base al paragrafo 1 di cui sopra non pregiudichera' il funzionamento dell'Articolo 18 e dell'Articolo 20 (2). 3. Una Parte che non ha formulato dichiarazioni in base al paragrafo 1 di cui sopra o nei cui confronti una dichiarazione non e' piu' in vigore, sara' considerata come avendo accettato la giurisdizione del Tribunale Arbitrale. 4. Se le Parti ad una controversia hanno accettato gli stessi mezzi per la soluzione di una controversia, la controversia potra' essere sottoposta unicamente a tale procedura, ameno che le Parti non stabiliscano diversamente. 5. Se le Parti ad una controversia non hanno accettato gli stessi mezzi per la soluzione di una controversia, oppure se hanno entrambe accettato gli stessi mezzi, la controversia potra' essere presentata unicamente al Tribunale Arbitrale a meno che le Parti non decidano diversamente. 6. Una dichiarazione resa in base al paragrafo 1 di cui sopra rimarra' in vigore fino a quando scade in conformita' con i suoi termini o fino a tre mesi dopo che una notifica scritta di revoca e' stata depositata presso il depositario. 7. Una nuova dichiarazione, una notifica di revoca o lo scadere di una dichiarazione non pregiudicheranno in alcuna maniera un procedimento pendente dinnanzi alla Corte Internazionale di Giustizia o al Tribunale Arbitrale, a meno che le Parti alla controversia non decidano diversamente. 8. Le dichiarazioni e le notifiche di cui nel presente Articolo saranno depositate presso il Depositario che ne trasmettera' copie a tutte le Parti.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~art19 · fonte su Normattiva