delle controversie a una speciale Camera del Tribunale Internazionale per il diritto del mare ovvero a una Camera ad hoc della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini ovvero a un arbitrato commerciale obbligatorio 1. Le controversie fra Stati contraenti di cui all'articolo 187, a) possono essere sottoposte:

  • a)ad una Camera speciale del Tribunale Internazionale per il diritto del mare da costituirsi conformemente agli articoli 15 e 17 dell'Allegato VI, su richiesta delle parti della controversia; o
  • b)ad una Camera ad hoc della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, da costituirsi conformemente all'articolo 36 dell'Allegato VI, su richiesta di una qualsiasi parte della controversia. 2. a) Le controversie relative all'interpretazione oppure all'applicazione di un contratto, di cui all'articolo 187, c), i), sono sottoposte, su richiesta di una qualsiasi delle parti della controversia, ad un arbitrato commerciale obbligatorio, a meno che le parti non convengano diversamente. Il tribunale arbitrale commerciale cui la controversia viene sottoposta non ha competenza di pronunciarsi su questioni di interpretazione della presente Convenzione. Quando la controversia comporta una questione di interpretazione della Parte XI e dei relativi allegati in relazione alle attivita' condotte nell'Area, tale questione e' rinviata per essere decisa alla Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini.
  • b)Se all'inizio o durante il corso di un procedimento di arbitrato il tribunale arbitrale commerciale, agendo su richiesta di una qualsiasi parte della controversia oppure d'ufficio, constata che la propria decisione e' subordinata alla decisione della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, esso rinvia tale questione alla Camera per la decisione. Il tribunale arbitrale emette successivamente la propria sentenza tenendo presente la decisione della Camera.
  • c)Se nel contratto mancano le disposizioni sulla procedura arbitrale applicabile alla controversia, l'arbitrato viene condotto, a meno che le parti non convengano in maniera diversa, in conformita' alle norme di arbitrato UNCITRAL ovvero ad altra procedura di arbitrato che puo' essere prescritta nelle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art188 · fonte su Normattiva