cautelari 1. Conformemente all'articolo 290, il Tribunale e la sua Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini, hanno il potere di adottare misure cautelari. 2. Se il Tribunale non e' riunito o se il numero dei membri disponibili e' inferiore al quorum, le misure cautelari sono disposte dalla camera per la procedura sommaria, costituita ai sensi dell'articolo 15, 3 del presente Allegato. Nonostante l'articolo 15, 4 del presente Allegato, tali misure cautelari possono essere adottate a richiesta di una qualsiasi delle parti della controversia. Esse sono sottoposte all'esame ed alla revisione da parte del Tribunale.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vi-art25 · fonte su Normattiva