del Tribunale 1. Il Tribunale non puo' avere piu' di un membro con la cittadinanza dello stesso Stato. Una persona che, al fine della partecipazione al Tribunale, puo' essere considerata come cittadina di piu' di uno Stato si presume essere cittadina di quello Stato nel quale abitualmente esercita i diritti civili e politici. 2. Non vi devono essere meno di tre membri per ciascun gruppo geografico come definito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vi-art3 · fonte su Normattiva