1. La sentenza deve essere motivata. 2. Essa menziona i nomi dei membri del Tribunale che vi hanno preso parte. 3. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei membri del Tribunale, ciascun membro ha diritto di unirvi la sua opinione individuale. 4. La sentenza e' firmata dal Presidente e dal Cancelliere. Essa e' letta in udienza pubblica dopo che le parti della controversia ne sono state correttamente avvisate.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vi-art30 · fonte su Normattiva