richiesta per la decisione 1. Tutte le questioni sono decise a maggioranza dei membri del Tribunale che sono presenti. 2. In caso di parita' di voti, il voto del Presidente o del membro del Tribunale che agisce in sua vece e' decisivo.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vi-art29 · fonte su Normattiva