' 1. Nessun membro del Tribunale puo' esercitare alcuna funzione politica od amministrativa, ne' essere associato attivamente od interessato finanziariamente ad alcuna operazione di una qualsiasi impresa che si occupi dell'esplorazione o dello sfruttamento delle risorse del mare o dei fondi marini o di un'altra utilizzazione commerciale del mare o dei fondi marini. 2. Nessun membro del Tribunale puo' agire come agente, consigliere, o avvocato in alcuna controversia. 3. Qualsiasi dubbio su questi punti e' risolto con decisione a maggioranza degli altri membri presenti del Tribunale.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vi-art7 · fonte su Normattiva