Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982
Art. 5 (Allegato VII)
Salvo che le parti non convengano diversamente, il tribunale arbitrale fissa la sua procedura, assicurando a ciascuna delle parti la piena opportunita' di essere sentita e di esporre il suo caso.
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
