delle parti della controversia Le parti della controversia devono facilitare il lavoro del tribunale arbitrale ed, in particolare, conformemente alle loro leggi ed utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione, devono:

  • a)fornirgli tutti i documenti, le agevolazioni e le informazioni pertinenti; e
  • b)dargli la possibilita', quando cio' sia necessario, di chiamare dei testimoni o dei periti e di ricevere le loro deposizioni e di effettuare dei sopralluoghi nei posti cui il caso si riferisce.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vii-art6 · fonte su Normattiva