Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982
Art. 6 (Allegato VII)
delle parti della controversia Le parti della controversia devono facilitare il lavoro del tribunale arbitrale ed, in particolare, conformemente alle loro leggi ed utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione, devono:
- a)fornirgli tutti i documenti, le agevolazioni e le informazioni pertinenti; e
- b)dargli la possibilita', quando cio' sia necessario, di chiamare dei testimoni o dei periti e di ricevere le loro deposizioni e di effettuare dei sopralluoghi nei posti cui il caso si riferisce.
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
