' dell'Autorita' di contrarre prestiti 1. L'Autorita' ha la capacita' di contrarre prestiti. 2. L'Assembla fissa i limiti di tale capacita' nel regolamento finanziario adottato in applicazione dell'articolo 160, 2, f). 3. Il Consiglio esercita tale potere dell'Autorita'.
- 4)Gli Stati contraenti non sono responsabili dei debiti dell'Autorita'.
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
