' dell'Autorita' di contrarre prestiti 1. L'Autorita' ha la capacita' di contrarre prestiti. 2. L'Assembla fissa i limiti di tale capacita' nel regolamento finanziario adottato in applicazione dell'articolo 160, 2, f). 3. Il Consiglio esercita tale potere dell'Autorita'.

  • 4)Gli Stati contraenti non sono responsabili dei debiti dell'Autorita'.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art174 · fonte su Normattiva