e immunita' di alcune persone agenti nell'ambito dell'Autorita' I rappresentanti degli Stati contraenti che partecipano alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio ovvero degli organi dell'Assemblea e del Consiglio, e cosi' anche il Segretario generale e il personale dell'Autorita' godono sul territorio di ogni Stato contraente:

  • a)dell'immunita' dalla giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, eccetto la circostanza in cui lo Stato che rappresentano ovvero l'Autorita', a seconda dei casi, vi rinunci espressamente in un caso particolare:
  • b)delle stesse esenzioni che lo Stato, di cui non sono cittadini, accorda ai rappresentanti, funzionari e impiegati di rango comparabile di altri Stati contraenti, per quanto concerne le condizioni di immigrazione, le formalita' di registrazione degli stranieri e gli obblighi di servizio militare, come anche delle stesse facilitazioni relative alle norme sul cambio ed agli spostamenti.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art182 · fonte su Normattiva