del termine "passaggio" 1. Per "passaggio" si intende la navigazione nel mare territoriale allo scopo di:

  • a)attraversarlo senza entrare nelle acque interne ne' fare scalo in una rada o installazione portuale situata al di fuori delle acque interne;
  • b)dirigersi verso le acque interne o uscirne, oppure fare scalo in una rada o installazione portuale. 2. Il passaggio deve essere continuo e rapido. Il passaggio consente tuttavia la fermata e l'ancoraggio, ma soltanto se questi costituiscono eventi ordinari di navigazione o sono resi necessari da forza maggiore o da condizioni di difficolta', oppure sono finalizzati a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficolta'.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art18 · fonte su Normattiva