del termine "passaggio" 1. Per "passaggio" si intende la navigazione nel mare territoriale allo scopo di:
- a)attraversarlo senza entrare nelle acque interne ne' fare scalo in una rada o installazione portuale situata al di fuori delle acque interne;
- b)dirigersi verso le acque interne o uscirne, oppure fare scalo in una rada o installazione portuale. 2. Il passaggio deve essere continuo e rapido. Il passaggio consente tuttavia la fermata e l'ancoraggio, ma soltanto se questi costituiscono eventi ordinari di navigazione o sono resi necessari da forza maggiore o da condizioni di difficolta', oppure sono finalizzati a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficolta'.
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
