preferenziale a favore degli Stati in via di sviluppo Al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino o contenerne al minimo gli effetti, le organizzazioni internazionali accordano un trattamento preferenziale agli Stati in via di sviluppo, relativamente a:

  • a)concessione di finanziamenti e di assistenza tecnica appropriati; e
  • b)utilizzazione dei loro servizi specialistici.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art203 · fonte su Normattiva