della normativa relativa all'inquinamento di origine terrestre. Gli Stati assicurano l'applicazione delle proprie leggi e regolamenti adottati conformemente all'articolo 207, e adottano leggi, regolamenti e altre misure necessarie al fine di dare attuazione alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino di origine terrestre.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art213 · fonte su Normattiva