degli effetti potenziali delle attivita' Quando gli Stati hanno motivi fondati per temere che attivita' programmate nell'ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo possano provocare inquinamento grave o cambiamenti significativi e nocivi nell'ambiente marino, essi dobbono valutare, per quanto possibile, gli effetti potenziali di tali attivita' sull'ambiente marino, e comunicare i rapporti dei risultati di tali accertamenti, come indicato all'articolo 205.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art206 · fonte su Normattiva