della normativa relativa all'inquinamento atmosferico o transatmosferico Entro lo spazio aereo sottoposto alla loro sovranita' oppure nei confronti di navi che battono la loro bandiera o di navi e aeromobili da loro immatricolati, gli Stati applicano le leggi e i regolamenti adottati conformemente all'articolo 212, 1, e alle altre disposizioni della presente Convenzione, e adottano leggi e regolamenti e altre misure necessarie a dare attuazione alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite attraverso le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino d'origine atmosferica o transatmosferica, conformemente a tutte le pertinenti regole e norme internazionali relative alla sicurezza della navigazione aerea.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art222 · fonte su Normattiva