della normativa relativa all'inquinamento da immissione 1. Le leggi e regolamenti emanati conformemente alla presente Convenzione e alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino provocato da immissione vengono applicati:

  • a)dallo Stato costiero, se l'immissione avviene all'interno del suo mare territoriale o della sua zona economica esclusiva, o sulla sua piattaforma continentale;
  • b)dallo Stato di bandiera, per quanto concerne navi che battono la sua bandiera oppure navi o aeromobili immatricolati nei suoi registri;
  • c)da qualunque Stato, per quanto concerne il carico di rifiuti o di altri materiali che avvenga entro il suo territorio o presso le installazioni per l'omaggio situate al largo. 2. Nessuno Stato e' obbligato, ai sensi del presente articolo, a iniziare un procedimento quando questo sia stato gia' iniziato da un altro Stato, conformemente al presente articolo.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art216 · fonte su Normattiva