coperte dai ghiacci Gli Stati costieri hanno il diritto di adottare e applicare leggi e regolamenti non discriminanti intesi a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento marino provocato dalle navi in aree coperte da ghiacci entro i limiti della zona economica esclusiva, dove condizioni climatiche particolarmente rigide e la presenza di ghiacci per la maggior parte dell'anno ostacolano o determinano condizioni di eccezionale pericolosita' per la navigazione, e l'inquinamento dell'ambiente marino provocherebbe danni gravi o scompensi irreversibili all'equilibrio ecologico. Tali leggi e regolamenti debbono tenere in debito conto le esigenze della navigazione nonche' la protezione e la preservazione dell'ambiente marino, sulla base della documentazione scientifica piu' affidabile di cui si disponga.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art234 · fonte su Normattiva