di centri nazionali 1. Gli Stati, operando direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali e l'Autorita', promuovono la creazione, in particolare negli Stati costieri in via di sviluppo, di centri nazionali di ricerca scientifica marina e tecnologica nonche' il potenziamento dei centri nazionali esistenti, al fine di stimolare a sviluppare la condotta della ricerca scientifica marina da parte di tali Stati, e di accrescere le loro rispettive capacita' di utilizzare e preservare le loro risorse marine a proprio beneficio economico. 2. Gli Stati, attraverso le competenti organizzazioni internazionali e l'Autorita', forniscono appoggio adeguato per facilitare la creazione e il potenziamento di tali centri nazionali al fine di fornire, a quegli Stati che ne abbiano bisogno e ne facciano richiesta, mezzi di addestramento avanzato, le necessarie attrezzature, professionalita' e conoscenze pratiche, nonche' tecnici specializzati.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art275 · fonte su Normattiva