dell'Autorita' Subordinatamente a tutti gli interessi legittimi, ivi inclusi tra l'altro i diritti e doveri dei detentori, dei fornitori e dei destinatari di tecnologia, l'Autorita' assicura, in relazione alle attivita' nell'Area, che:

  • a)sulla base del principio di un'equa ripartizione geografica, i soggetti aventi la nazionalita' degli Stati in via di sviluppo, sia costieri, sia privi di litorale o geograficamente svantaggiati, vengano ingaggiati, per essere formati, come membri del personale direttivo, tecnico e di ricerca costituito per l'esecuzione delle attivita';
  • b)la documentazione tecnica sui relativi macchinari, apparecchiature, dispositivi e procedimenti venga messa a disposizione di tutti gli Stati, in particolare degli Stati in via di sviluppo che possano aver bisogno e richiedano assistenza tecnica in quel campo;
  • c)l'Autorita' adotti disposizioni adeguate per facilitare l'ottenimento di assistenza tecnica nel campo della tecnologia marina da parte degli Stati che possano averne bisogno e farne richiesta, con particolare riferimento agli Stati in via di sviluppo, come pure per facilitare, ai soggetti che di essi hanno la nazionalita', l'acquisizione delle necessarie specializzazioni e conoscenze pratiche, ivi inclusa la formazione professionale;
  • d)gli Stati che possono aver bisogno di assistenza tecnica in questo campo e ne fanno richiesta, con particolare riferimento agli Stati in via di sviluppo, vengano aiutati ad acquisire le necessarie apparecchiature, procedimenti, impianti e altre conoscenze tecniche, attraverso qualsiasi accordo finanziario previsto dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art274 · fonte su Normattiva