L'articolo 3O9 non vieta ad uno Stato, nel momento in cui firma, ratifica od aderisce alla presente Convenzione, di effettuare delle dichiarazioni, quale ne sia la formulazione o la denominazione, in particolare allo scopo di armonizzare le sue leggi ed i suoi regolamenti con le disposizioni della presente Convenzione, a condizione che dette dichiarazioni non siano dirette ad escludere od a modificare gli effetti giuridici delle disposizioni della presente Convenzione nella loro applicazione a tale Stato.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art310 · fonte su Normattiva