per la soluzione di conflitti relativi all'attribuzione di diritti e giurisdizione nella zona economica esclusiva Nei casi in cui la presente Convenzione non attribuisca diritti o giurisdizione allo Stato costiero o ad altri Stati nell'ambito della zona economica esclusiva, e sorga un conflitto tra gli interessi dello Stato costiero e quelli di un qualsiasi altro Stato o Stati, tale conflitto dovrebbe essere risolto sulla base dell'equita' e alla luce di tutte le circostanze pertinenti, tenendo conto dell'importanza che tali interessi rivestono sia per le parti in causa, sia per la comunita' internazionale nel suo complesso.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art59 · fonte su Normattiva