Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale

Art. 3Diritti degli altri Stati all'interno della zona economica esclusiva

L'istituzione della zona economica esclusiva non compromette l'esercizio, in conformita' a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle liberta' di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini nonche' degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.

Testo vigente dal 23 giugno 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-06-14;91~art3 · fonte su Normattiva