Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale
Art. 2 — Applicazione della normativa all'interno della zona economica esclusiva
All'interno della zona economica esclusiva istituita ai sensi dell'articolo 1 l'Italia esercita ((i diritti sovrani, la giurisdizione e gli altri diritti)) attribuiti dalle norme internazionali vigenti.
Testo vigente dal 10 maggio 2026
